Case ed appartamenti per vacanze (CAV)

A seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 27/2015 “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo” ed in attesa del regolamento di attuazione che sarà prossimamente approvato da Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 18 comma 4 lettera e) le CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE sono state definite strutture ricettive e, ai sensi dell’art. 38 comma 1, l’attività può essere intrapresa solo mediante comunicazione di inizio attività da presentare al Comune.

Ai sensi dell’art. 38 L.R. 27/2015 le attività ricettive e pertanto anche le case e appartamenti per vacanze (CAV) devono rispettare, tra l’altro, anche le disposizioni dei commi sotto indicati:

c. 4) I prezzi massimi praticati nell’esercizio devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico all’interno di ciascuna camera e unità abitativa;

c. 5) Le tariffe e i prezzi esposti nelle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere devono essere redatti, oltre che in lingua italiana, almeno in due lingue straniere.

c. 8) Tutte le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere, compresi gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), sono tenuti, oltre al rispetto delle vigenti normative in materia fiscale e di sicurezza alla comunicazione dei flussi turistici secondo le indicazioni regionali (Amministrativa Provinciale di Como) e all’adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell’autorità di pubblica sicurezza (on-line sul sito della Polizia di Stato).

c. 10) I titolari delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva.

Si sottolinea che ai sensi dell’art. 39, comma 1 – L.R.27/2015, chiunque intraprende un’attività ricettiva alberghiera e non alberghiera, nonchè chiunque utilizza e pubblicizza, anche on line, una delle denominazioni di cui all’articolo 18, commi 3 e 4, e dell’articolo 19, comma 5, senza avere presentato la SCIA o la comunicazione di cui all’articolo 38, comma 1, incorre nella sanzione amministrativa da €. 2.000,00 a €. 20.000,00.

Preso gli uffici comunali e sul sito www.comune.valsolda.co.it (si veda allegati) è disponibile il modulo di comunicazione che dovrà essere compilato in ogni campo e consegnato al protocollo comunale a mano o tramite mail all’indirizzo a.dellera@comune.valsolda.co.it  o tramite pec all’indirizzo comune.valsolda@halleycert.it.
Inoltre è possibile scaricare il modulo da inoltrare alla Questura di Como per ottenere le credenziali per accedere al sito web alloggiati dalla Polizia di Stato.

Le C.A.V. sono tenute nel nostro comune a pagare l’imposta di soggiorno, leggere attentamente il regolamento ed i documenti allegati.

Si veda anche la pagina dedicata Strutture ricettive non alberghiere di Regione Lombardia

Allegati: