Regolamento I.U.C. 2014

PREMESSA

Imposta Unica Comunale (IUC)

L’imposta Unica Comunale, di seguito denominata “IUC”, si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC, di seguito regolamentata, si compone:

  • dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali. Ai fini della disciplina dell’Imposta Municipale Propria (di seguito denominata IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, sarà applicato il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 05 in data 22/05/2012  e regolarmente trasmesso al MEF per la pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, che si allega al presente regolamento come parte integrante e sostanziale ed al quale si rimanda per la disciplina dell’IMU stessa.
  • di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile.
  • della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

CAPITOLO 1 – Disciplina generale “IUC” (Imposta Unica Comunale)

ART. 1 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC”

  1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l’applicazione dell’imposta Unica Comunale “IUC”, concernente tra l’altro:
    1. per quanto riguarda la TARI:
      1. i criteri di determinazione delle tariffe;
      2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
      3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
      4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
      5. l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
    2. per quanto riguarda la TASI:
      1. la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
      2. l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

ART. 2 – TERMINI E MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC”

  1. Il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione :
    1. le tariffe della TARI:
      in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.
    2. le aliquote della TASI:
      in conformità con i servizi e i costi individuati, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

ART. 3 – DICHIARAZIONI

  1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
  2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente.
  3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
  4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU.

ART. 4 – SOGGETTO ATTIVO

Soggetto attivo della IUC è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

ART. 5 – RISCOSSIONE

  1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune, fatta eccezione nell’ipotesi prevista dal comma 667 dell’art. 1 della Legge 147/2013 e s.m.i.

ART. 6 – FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

  1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività nonché, eventualmente, la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
  2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
  3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all’articolo 2729 c.c. .

ART. 7 – ACCERTAMENTO

  1. L’omessa o l’infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica.
  2. L’avviso di accertamento specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
  3. Il contribuente può richiedere una rateazione, non oltre il termine di versamento. L’utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
  4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.

ART. 8 – SANZIONI

  1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.
  2. RAVVEDIMENTO OPEROSO PER TRIBUTI PAGATI OLTRE LA SCADENZA:
    I contribuenti che pagano in ritardo le imposte o si sono dimenticati di pagarle possono contare su diverse opportunità per ravvedersi, a secondo dei tempi di ravvedimento.
    1. Ravvedimento operoso “sprint” – da effettuarsi entro 14 giorni dalla scadenza del tributo.La sanzione ordinaria del 30%, applicabile sui tardivi od omessi versamenti di imposte, si riduce allo 0,2% del tributo dovuto per ogni giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo.Nel calcolo delle somme da pagare, oltre alle sanzioni, occorre anche considerare gli interessi dovuti, nelle misure di legge o di regolamento, calcolati sul tributo per i giorni di ritardato pagamento.
    2. Ravvedimento operoso “breve o mensile” – da effettuarsi a decorrere dal 15° giorno di scadenza del tributo fino al 30° giorno di ritardo.La sanzione ordinaria del 30%, applicabile sui tardivi od omessi versamenti di imposte, si riduce a partire dal quindicesimo giorno di ritardo fino al trentesimo giorno nella misura fissa del 3% del tributo dovuto.Nel calcolo delle somme da pagare, oltre alle sanzioni, occorre anche considerare gli interessi dovuti, nelle misure di legge o di regolamento, calcolati sul tributo per i giorni di ritardato pagamento.
    3. Ravvedimento operoso “annuale” – da effettuarsi a decorrere dal 31° giorno di scadenza del tributo fino a 1 anno dalla scadenza.La sanzione ordinaria del 30%, applicabile sui tardivi od omessi versamenti di imposte, si riduce al 3,75% del tributo dovuto.Nel calcolo delle somme da pagare, oltre alle sanzioni, occorre anche considerare gli interessi dovuti, nelle misure di legge o di regolamento, calcolati sul tributo per i giorni di ritardato pagamento.
    Tabella riassuntiva delle sanzioni:
    Giorni di ritardoSanzione ravvedimento operoso spontaneo del contribuenteSanzione in accertamento per RITARDATO pagamento senza ravvedimentoSanzione in accertamento per OMESSO pagamento10,20%2,00%30,00%20,40%4,00%30,60%6,00%40,80%8,00%51,00%10,00%61,20%12,00%71,40%14,00%81,60%16,00%91,80%18,00%102,00%20,00%112,20%22,00%122,40%24,00%132,60%26,00%142,80%28,00%Dal 15° al 30°3,00%30,00%Dal 31° ad 1 anno3,75%30,00%
  3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
  4. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
  5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 29, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
  6. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
  7. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

ART. 9 – INTERESSI

  1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
  2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 10 – RIMBORSI

  1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
  2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall’articolo 9, a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.

ART. 11 – RISCOSSIONE COATTIVA

  1. Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006 e smi, il diritto dell’ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in qui è divenuto definitivo l’accertamento, che si verifica con il decorso di:
    – 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle commissioni tributarie;
    – 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata;
    – 1 anno e 46 giorni dal deposito della sentenza di merito non notificata e non ulteriormente impugnata.
    Pertanto le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termine sopra riportati, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante:
    1. il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 (ruolo)
    2. sulla base dell’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
  2. Ai fini di cui al comma 1 lettera b) il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall’articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;
  3. Ai fini di cui al comma 1 lettera a) Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
  4. La decadenza dal potere d’agire in via coattiva, come riportata al comma 3, si applica anche alla procedura di ingiunzione fiscale.

ART. 12 – CONTENZIOSO

  1. Contro l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l’istanza di rimborso o nega l’applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
  2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l’istituto dell’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all’estensione e all’uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
  3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
  4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.-

ART. 13 – SOMME DI MODESTO AMMONTARE

  1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d’imposta.

CAPITOLO 2 – Componente “TASI” (Tributo sui servizi indivisibili)

ART. 1 – PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA

  1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

ART. 2 – SOGGETTI PASSIVI

  1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all’art.1 comma 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
  2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
  3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
  4. Nel caso di residenze turistico-alberghiere, il soggetto che esercita l’attività ricettiva è responsabile del versamento del tributo dovuto, con vincolo di solidarietà con i proprietari degli immobili gestiti.
  5. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del 20 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui al successivo art. 4. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.

ART. 3 – BASE IMPONIBILE

  1. La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.

ART. 4 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

  1. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento.
  2. L’aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille.
  3. Il comune, con deliberazione di consiglio, provvede pertanto alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, oltre al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
  4. Per il 2014, l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti dalla normativa statale, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

ART. 5 – DETRAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI

  1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 4, il Comune può stabilire l’applicazione di detrazioni nei seguenti casi:
    1. PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA:
      a1. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
      a2. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
    2. PER FIGLI DIMORANTI ABITUALMENTE E RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE NELL’UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE
      b1. Per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore
    3. PER AIRE (cittadini italiani iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero “AIRE”)
      c1. per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;
    Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 5, il comune può stabilire l’applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) smi, nei seguenti casi:
    1. abitazioni con unico occupante;
    2. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
    3. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
    4. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
    5. fabbricati rurali ad uso abitativo;
  2. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l’importo che può essere portato in detrazione dall’imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui al comma 1, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al comma 2, restando nella facoltà del consiglio comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.

ART. 6 – INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI

  1. Con deliberazione di Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

ART. 7 – DICHIARAZIONI

  1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU.

ART. 8 – DEFINIZIONE DI FABBRICATO

  1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l’attribuzione della rendita catastale.
  2. Si considera parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell’area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell’abitazione principale. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, qualora la pertinenza  non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU/TASI originaria, il contribuente ha l’obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.
  3. Il fabbricato con rendita catastale di cui al comma 1 è soggetto all’imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data.  
  4. Il fabbricato privo di rendita catastale è soggetto all’imposta sulla base delle disposizioni contenute nel successivo art. 10 . 

ART. 9 – UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

  1. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

ART. 10 – AREA FABBRICABILE

  1. Definizione: Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero ogni area/immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio “di fatto”, ancorché residuale.
  2. Il dirigente/responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un’area/immobile  sita  nel  territorio  comunale  è  fabbricabile  in  base  ai  criteri  stabiliti nel precedente comma.   
  3. Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell’applicazione dell’imposta per gli immobili che esprimono potenziale edificatorio, ci si avvale anche del principio di ragguaglio con “l’area fabbricabile” da intendersi quale valore base di ricostruzione dell’immobile. Pertanto tutti i potenziali edificatori, ancorché residuali, sono soggetti alla prevista tassazione; in alternativa gli immobili stessi debbono essere espressamente privati, su conforme dichiarazione del proprietario, di tale potenziale edificatorio, perdendo così di fatto il loro valore venale.
  4. In virtù delle disposizioni di cui al comma 1) si considera area edificabile il suolo che rientra nello strumento urbanistico generale anche solo adottato dal Comune e non ancora approvato dai competenti organi regionali; ai fini di applicazione dell’imposta non rileva pertanto l’effettiva e concreta possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo, ma è sufficiente la semplice astratta potenzialità edificatoria.
  5. Le aree ricomprese nelle zone edificabili di ampliamento/espansione urbanistica, sono considerate nel loro complesso, prescindendo dalla presentazione e/o approvazione del piano attuativo e dalla destinazione delle aree prevista dallo stesso, in quanto la semplice astratta potenzialità edificatoria del “comparto” di ampliamento/espansione, determina una variazione del valore venale in comune commercio dell’area; pertanto le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi, quali strade, marciapiedi parcheggi, verde pubblico ecc., potranno essere considerate con tale destinazione effettiva, esclusivamente in seguito al loro completamento come stabilito dalla convenzione sottoscritta con il comune, il quale procederà con la verifica e collaudo delle opere eseguite e con successivo trasferimento delle stesse alla proprietà comunale. Pertanto fino tale momento le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi contribuiscono a determinare il valore venale in comune commercio del comparto edificatorio nel suo complesso, tenuto conto inoltre che in assenza di tali urbanizzazioni il progetto urbanistico non potrebbe essere attuato.

ART. 11 – DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

  1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell’art. 5 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504.
  2. La determinazione dei valori da parte del Comune è da ritenersi supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti dell’ufficio.
  3. In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l’approvazione dei valori non impedisce al comune di procedere al recupero dell’eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.
  4. La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l’anno precedente.    
  5. Il valore delle aree/immobili deve essere proposto alla Giunta dal Dirigente/Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale.
  6. Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato  dal contribuente.
  7. Le eventuali limitazioni al valore dell’immobile, con particolare riferimento alla zona territoriale di ubicazione e alla destinazione d’uso consentita, sono considerate per determinare la base imponibile e quindi la concreta misura dell’imposizione, che tiene conto del valore del bene conseguente ai vincoli urbanistici; in particolare, le ridotte dimensioni e le peculiari caratteristiche dell’area compresa in una qualsiasi zona qualificata edificabile dagli strumenti urbanistici vigenti non escludono la natura edificatoria delle stesse e quindi l’applicazione dell’imposta, perché tali evenienze producono effetti esclusivamente ai fini della determinazione del loro valore venale in comune commercio.

ART. 12 – DECORRENZA

  1. Per le aree già individuate come “fabbricabili” dallo strumento urbanistico Comunale al momento dell’istituzione dell’imposta unica comunale, e pertanto dal 1 gennaio 2014, siano esse inedificate o parzialmente edificate, la TASI si applica dalla data della sua istituzione.
  2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti allo strumento urbanistico, l’imposta si applica dal 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.  
  3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti allo strumento urbanistico, l’imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.   

ART. 13 – MODALITA’ DI VERSAMENTO

  1. Il versamento è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

ART. 14 – SCADENZE DI VERSAMENTO

  1. Il versamento della TASI è effettuato in numero 2 rate aventi scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno.
  2. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

CAPITOLO 3 – Componente “TARI”  (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

  1. Il presente capitolo, concernente la regolamentazione della TARI, è suddiviso in cinque parti:
    • Titolo I Disposizioni Generali;
    • Titolo II Presupposto e soggetti passivi;
    • Titolo III Tariffe;
    • Titolo IV Riduzioni e agevolazioni;
    • Titolo V Dichiarazione e riscossione;
    • Titolo VI Disposizioni transitorie.
  2. Qualora il termine di approvazione del bilancio sia fissato in data successiva al 31 dicembre si applicano le disposizioni di cui alla L. 23 dicembre 2000 n° 388.
  3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

  1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale.
  2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
  3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi.
  4. Sono rifiuti urbani quelli previsti dall’articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 3 – RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

  1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell’allegato A.

ART. 4 – SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

  1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze, individuate dall’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 5 – SOGGETTO ATTIVO

  1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo, tenuto conto dell’individuazione catastale. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo
  2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall’istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

ART. 6 – PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

  1. Presupposto per l’applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
  2. Si intendono per:
    1. locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
    2. aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
    3. utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
    4. utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
  3. Sono escluse dal tributo:
    1. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative delle utenze non domestiche;
    2. le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
  4. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
  5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
  6. Sono inoltre classificate nella categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all’Allegato C:
    1. le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica.
    2. le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall’allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi).

ART. 7 – SOGGETTI PASSIVI

  1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
  2. Per le parti comuni condominiali di cui all’articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
  3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
  4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
  5. Nel caso di residenze turistico-alberghiere, il soggetto che esercita l’attività ricettiva è responsabile del versamento del tributo dovuto, con vincolo di solidarietà con i proprietari degli immobili gestiti.

ART. 8 – ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

  1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
    1. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
    2. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
    3. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
    4. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione;
    5. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
    6. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
    7. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio.
    8. gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all’esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;
  2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l’esercizio dell’attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
  3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 9 – ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI CONFERIMENTO

  1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
  2. Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 8.

ART. 10 – ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

  1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
  2. Non sono, in particolare, soggette a tributo:
    1. le superfici adibite all’allevamento di animali;
    2. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, nonché legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
    3. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
  3. Per fruire dell’esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
    1. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
    2. comunicare entro il mese di Marzo dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

ART. 11 – SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

  1. Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell’art. 1 della Legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
  2. L’utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l’avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647.
  3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50.
  4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
  5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l’area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 5 mq per colonnina di erogazione.

 TITOLO III – TARIFFE

ART. 12 – COSTO DI GESTIONE

  1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
  2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti due mesi prima del termine per l’approvazione del bilancio di previsione e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

ART. 13 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

  1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
  2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
  3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
  4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l’anno precedente.

ART. 14 – ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

  1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
  2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
  3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
  4. È assicurata la riduzione per la raccolta differenziata attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa.

ART. 15 – PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

  1. La componente TARI è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste l’occupazione o la detenzione dei locali o aree.
  2. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
  3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione, o che per gli stessi locali od aree sia già stata presentata denuncia di inizio occupazione da altro soggetto.
  4. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 16 – TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

  1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
  2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
  3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 17 – OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

  1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
  2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Se l’assenza e’ superiore a mesi 6 (sei) la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.
  3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello seguente:

    Superficienumero
    componentiDa 0 fino a 70 mq1Da 71 fino a 85 mq2Da 86 fino a 100 mq3oltre 100 mq4
  4. Alle cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito di pertinenza dell’utenza domestica, si applica la medesima tariffa dell’abitazione principale per la parte fissa, mentre non viene applicata la parte variabile.
  5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, previa presentazione di richiesta documentata, non viene applicata la parte variabile.
  6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.
  7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell’invito di pagamento di cui all’articolo 34, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente rilevate.

ART. 18 – TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

  1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
  2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
  3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.

ART. 19 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

  1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato B.
  2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relativamente all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta.
  3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
  4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
  5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
  6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 20 – SCUOLE STATALI

  1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall’articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
  2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

ART. 21 – TRIBUTO GIORNALIERO

  1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
  2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100% .
  3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
  4. L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l’imposta municipale secondaria di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
  5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all’articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all’articolo 24.
  6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

ART. 22 – TRIBUTO PROVINCIALE

  1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
  2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

ART. 23 – RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

  1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
    1. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 15 %.
  2. La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

ART. 24 – RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

  1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20% ai locali, (diversi dalle abitazioni) ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 210 giorni nell’anno solare.
  2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

ART. 25 – RIDUZIONI PER IL RECUPERO

  1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche, riferita alla parte variabile, può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero.
  2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale. Le operazioni di recupero devono essere previste ed autorizzate dalla legge.
  3. La riduzione fruibile in misura percentuale è data dal rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati – con esclusione degli imballaggi secondari e terziari – avviata al recupero e la quantita di rifiuti presuntivamente prodotti pari alla superficie tassabile moltiplicata per il coefficiente Kd dell’utenza. La riduzione non potrà superare comunque il 50%.
  4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito modulo, entro il 31 marzo dell’anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

ART. 26 – RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

  1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 1000 metri dal più vicino punto di conferimento.
  2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.

ART. 27 – ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI

  1. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale per le altre scuole pubbliche o musei ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.
  2. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalla lettere a) alla lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
  3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente, le casistiche per l’accesso e la documentazione da presentarsi, in allegato, all’apposito modulo di richiesta.
  4. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune e del Gestore.
  5. L’utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il mese di gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune.
  6. Con deliberazione della Giunta Comunale sono approvati, secondo gli indirizzi ed i limiti di spesa determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi degli aventi diritto alle predette riduzioni e l’entità delle stesse. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.
  7. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.

ART. 28 – CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

  1. Sono previste complessivamente le seguenti riduzioni

    codicedescrizione% riduzione quota fissa% riduzione quota variabile1Fabbricati rurali   ad uso abitativo2020

TITOLO V – DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE

ART. 29 – OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

  1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
  2. La dichiarazione deve essere presentata:
    1. per le utenze domestiche, nel caso di residenti e nel caso di non residenti, dall’occupante a qualsiasi titolo;
    2. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge;
    3. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni;
    4. Per le residenze turistico-alberghiero, dal soggetto che esercita l’attività ricettiva.
  3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ART. 30 – CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

  1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l’obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
  2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo.
    2bis. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, della  tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2)
  3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
    1. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell’intestatario della scheda famiglia;
    2. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
    3. l’ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell’interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
    4. la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree;
    5. la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
    6. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni e/o agevolazioni;
    7. i dati del recapito.
  4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
    1. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività principale svolta nel Comune, sede legale);
    2. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
    3. l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
    4. la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
    5. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni e/o agevolazioni;
    6. i dati del recapito.
  5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata, con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
  6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
  7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 31 – POTERI DEL COMUNE

  1. Ai fini dell’attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all’attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

ART. 32 – RISCOSSIONE

  1. Il Comune riscuote il tributo comunale della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo in 2 rate scadenti nei mesi di OTTOBRE e DICEMBRE, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
  2. Il tributo comunale per l’anno di riferimento è versato al Comune con le modalità previste dalle norme.
  3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all’articolo 33, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell’articolo 32.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 33 – ABROGAZIONI

  1. Ai sensi dell’art. 1, comma 704, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) e smi, è abrogato l’articolo 14 (TARES) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pertanto a partire dal 1° gennaio 2014, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

ART. 34 – CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

  1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
  2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 35 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

  1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell’entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

CAPITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 – ENTRATA IN VIGORE

  1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.
  2. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

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ALLEGATO A
Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani
(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 08  in data 14.06.2005)  
ALLEGATO B
Categorie di utenze domestiche.
ALLEGATO C
Categorie di utenze non domestiche.