Regolamento I.M.U. 2014

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

  1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria sugli immobili ubicati nel territorio del Comune di Valsolda nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed ai sensi del’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n.214 nonché degli artt.8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23.
  2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.

Articolo 2 – Presupposto d’imposta

  1. Presupposto dell’imposta è il possesso di qualunque immobile, sito nel territorio del comune, a qualsiasi uso destinato e di qualunque natura, ivi compresa l’abitazione principale e relative pertinenze.
  2. Per possesso si intende, ai sensi dell’articolo 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi. Non rileva la disponibilità del bene.

Articolo 3 – Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo

  1. Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel Catasto Edilizio Urbano. Sono esclusi dall’imposta gli immobili che non sono considerati fabbricati secondo la vigente legislazione in materia di catasto.
  2. Si considera parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.
  3. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data a partire dalla quale è comunque utilizzato.
  4. Tra i fabbricati sono ricompresi anche quelli destinati ad abitazione rurale, a fabbricato strumentale all’esercizio dell’attività agricola, ad abitazione principale ed a sue pertinenze.
  5. Per fabbricato strumentale all’esercizio dell’attività agricola si intende la costruzione necessaria allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile ed, in particolare, destinata:
    1. alla protezione delle piante;
    2. alla conservazione dei prodotti agricoli;
    3. alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;
    4. all’allevamento e al ricovero degli animali;
    5. all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
    6. ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
    7. alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna;
    8. ad uso di ufficio dell’azienda agricola;
    9. alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
    10. all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso.
  6. Le porzioni di immobili di cui al comma 5, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.
  7. I fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nel territorio di Valsolda sono esenti dall’IMU ai sensi della lett. h dell’art. 7 del D.Lgs.504/1992, come richiamato dall’art. 9, comma 8, del D.Lgs. 23/2011
  8. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Qualora i componenti di uno stesso nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l’abitazione principale e per le relative pertinenze dal presente regolamento si applicano ad un solo immobile.
  9. Ai fini IMU, l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è in ogni caso titolare di un diritto di abitazione; pertanto allo stesso sono riconosciute le agevolazioni spettanti all’abitazione principale e le relative pertinenze.
  10. E’, altresì, assimilata all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o diversamente abili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.  
  11. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purché esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; nel caso in cui il contribuente sia possessore di due o più pertinenze per categoria, l’aliquota agevolata sarà applicata ad una sola pertinenza che risulta avere la rendita più alta.
  12. Per area fabbricabile si intende quella effettivamente utilizzata a scopo edificatorio ovvero utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.
  13. Quando, con l’adozione dello strumento urbanistico generale, si attribuisce ad un terreno la natura di area edificabile, vi è l’obbligo di comunicarla al contribuente con modalità idonee a garantirne l’effettiva conoscenza.
  14. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. 29/03/2004 n. 99, iscritti alla previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento degli animali. L’agevolazione, di natura oggettiva, si riconosce a tutti i contitolari purché almeno uno di essi abbia i predetti requisiti soggettivi e conduca l’intero terreno.
  15. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un’area è fabbricabile secondo i criteri descritti nei commi precedenti.
  16. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’articolo 2135 del codice civile.
  17. Non sono considerati agricoli i terreni, diversi dalle aree edificabili, non coltivati ovvero utilizzati per attività diverse da quelle agricole.
  18. Sono, altresì, esclusi dall’imposta i terreni, diversi dalle aree edificabili, sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale.

Articolo 4 – Soggetti passivi

  1. Soggetto passivo dell’imposta è il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli immobili di cui all’articolo 3.
  2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
  3. Ai sensi del precedente articolo 3, comma 8, si considera soggetto passivo dell’imposta l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale.

Articolo 5 – Base imponibile

  1.  La base imponibile dell’imposta è rappresentata dal valore degli immobili di cui all’articolo 3.
  2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

    ClassificazioneCoefficienteGruppo catastale A con esclusione della categoria catastale A/10160Categoria catastale A/10 80Gruppo catastale B140Categoria catastale C/155Categorie catastali C/2, C/6 e C/7160Categoria catastali C/3, C/4 e C/5140Gruppo catastale D con esclusione della categoria catastale D/560 per l’anno d’imposta 201265 a decorrere dall’anno d’imposta 2013Categoria catastale D/5 80
  3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita ovvero fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, ed è costituito dall’ammontare, al lordo di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria si applica quanto previsto dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 504/1992, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di attribuzione della rendita catastale da parte del contribuente. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
  4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
  5. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’articolo 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
  6. Ai fini della riduzione dell’insorgenza del contenzioso tributario in materia di aree edificabili, la Giunta comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento dei terreni edificabili. Non si fa luogo ad accertamento qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello determinato con la deliberazione prevista al periodo precedente.
  7. Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110; i terreni agricoli posseduti da tali soggetti, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta secondo quanto previsto dal comma 8-bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011.
    I terreni agricoli siti nel territorio di Valsolda sono esenti dall’IMU ai sensi della lett. h dell’art. 7 del D.Lgs.504/1992, come richiamato dall’art. 9, comma 8, del D.Lgs. 23/2011
  8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
    1. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
    2. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
  9. Con deliberazione di Giunta Comunale, ai fini dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, possono essere determinate le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

Articolo 6 – Determinazione delle aliquote

  1. L’aliquota di base è fissata nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili come determinato ai sensi dell’articolo 5.
  2. L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo, per le pertinenze delle stesse nonché per quelle assimilate di cui all’articolo 3.
  3. L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
  4. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, può ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
  5. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, può ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori.
  6. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine previsto dalla legge statale per l’approvazione del bilancio di previsione, può modificare, in aumento ovvero in diminuzione, le aliquote nei casi e nei limiti previsti a legislazione vigente.
  7. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 13bis del D.L. 201/2011, a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l’invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.
  8. In caso di mancato esercizio del potere di cui al comma 6, nei termini ivi indicati, per l’anno di imposta 2012 si applicano le aliquote stabilite dalla legge.

Articolo 7 – Esenzioni

  1. Sono esenti dall’imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
  2. Sono, altresì, esenti:
    1. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
    2. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
    3. i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
    4. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
    5. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
    6. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
    7. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, comma 1, lettera, a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Nel caso di utilizzazione mista, l’esenzione si applica solo relativamente alla frazione di unità ove si svolge l’attività di natura non commerciale.
  3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano limitatamente al periodo dell’anno per il quale sussistono le condizioni ivi prescritte.
  4. Il Comune può deliberare la riduzione o l’esenzione dal pagamento dell’imposta per le seguenti ulteriori fattispecie:
    1. ONLUS;
    2. Esercizi commerciali o artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi;
    3. Istituzioni riordinate in APSP o in persone giuridiche di diritto privato. In tali ipotesi, l’eventuale riduzione o esenzione non potrà operare con riferimento alla quota di imposta riservata allo Stato.

Articolo 8 – Detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le sue pertinenze e per gli immobili assimilati

  1. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
  2. L’importo della detrazione di cui al comma 1 può essere elevato, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso non può essere stabilita una aliquota superiore a quella di base per le unità immobiliari tenute a disposizione.
  3. La detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. In tali fattispecie, essendo il soggetto passivo dell’IMU una persona giuridica e non la persona fisica che materialmente detiene l’alloggio, non si applicano:
    • l’aliquota agevolata;
    • la maggiorazione della detrazione di 50 euro per i figli di età inferiore ai 26 anni;
    • la riserva di quota di imposta a favore dello Stato;
    • il comma 17 dell’art. 13 del D.L. 201/2011.
  4. La detrazione si applica, altresì, alle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali di cui all’articolo 3.
  5. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliari adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione della detrazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400,00. Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, il requisito anagrafico si intende non posseduto a partire dal giorno successivo al compimento del ventiseiesimo compleanno.

Articolo 9 – Periodicità e versamenti

  1. L’imposta è dovuta, da ciascun contribuente in ragione della propria quota di possesso, applicando alla base imponibile, come determinata all’articolo 5, le aliquote come stabilite all’articolo 6.
  2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché il soggetto che esegue il pagamento versi la somma delle imposte che avrebbero dovuto pagare i singoli contitolari per conto dei quali il versamento è effettuato.
  3. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. In ogni caso l’imposta è dovuta dal soggetto che ha posseduto l’immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento.
  4. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione.
  5. L’imposta annua deve essere versata per l’anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento dell’imposta annuale complessivamente dovuta può, comunque, essere effettuato in una unica soluzione entro il 16 giugno dello stesso anno.
  6. Qualora l’ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.
  7. Il versamento non è dovuto qualora l’imposta annua da versare è inferiore ad euro 12,00.
  8. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore fallimentare o il commissario liquidatore, entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, devono eseguire il versamento delle imposte dovute per gli stessi immobili per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale.  
  9. Il versamento dell’imposta, in deroga a quanto previsto dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24 secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
  10. Il versamento dell’importo dovuto in autoliquidazione ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

Articolo 10 – Riserva di gettito a favore dello Stato

  1. E’ riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l’aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, ad eccezione dei seguenti casi:
    1. abitazione principale e relative pertinenze;
    2. fabbricati rurali ad uso strumentale;
    3. immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
    4. unità immobiliari assimilate all’abitazione principale ai sensi del precedente art. 3;
    5. immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio.
  2. La quota di imposta risultante dal comma 1 è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria.
  3. Le detrazioni previste dall’art.13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al presente articolo.
  4. Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria.
  5. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 11 – Dichiarazioni

  1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Sono fatte salve le dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell’imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell’articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio per conto dei condomini.
  2. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura.

Articolo 12 – Comunicazioni

  1. Ai fini dell’equiparazione all’abitazione principale disposta dall’articolo 3 del presente regolamento, il soggetto passivo deve comunicare al Comune il possesso dei relativi requisiti, utilizzando l’apposito modello predisposto dal Comune, allegando l’eventuale documentazione non in possesso del Comune e non rinvenibile d’ufficio. La comunicazione deve essere effettuata entro il termine previsto per il versamento dell’imposta..
  2. Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione prevista dall’articolo 9, comma 2, del presente regolamento, il soggetto passivo che esegue il versamento anche per conto dei contitolari deve comunicare al Comune, entro il termine previsto per il versamento dell’imposta, i dati anagrafici dei contitolari per i quali ha effettuato il pagamento

Articolo 13 – Accertamenti

  1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
  2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.
  3. Ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
  4. Il Comune di Valsolda si avvale della facoltà di cui all’art. 9 comma 5 del D.Lgs. 201/2011, introducendo l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso (da applicarsi sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs.del n. 218 del 1997); il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.

Articolo 14 – Sanzioni ed interessi

  1. Alle violazioni delle norme in materia di IMU, si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie, in particolare i D.Lgs. 471 e 472 del 1997.
  2. Per l’omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.
  3. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
  4. Per l’omesso, parziale o tardivo versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell’imposta non tempestivamente versata. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.
  5. Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 ad euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
  6. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
  7. La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
  8. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.

Articolo 15 – Riscossione coattiva

  1. Le somme liquidate ai sensi degli articoli 13 e 14, se non versate entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto impositivo, sono riscosse, salvo che non sia stato emesso un provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.
  2. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’atto impositivo è divenuto definitivo.

Articolo 16 – Rimborsi

  1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
  2. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.


Articolo 17 – Importi minimi

  1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l’ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento per importi unitari inferiori ad euro 30,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d’imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.
  2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.
  3. In considerazione delle attività istruttorie che l’ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 12,00.

Articolo 18 – Funzionario responsabile

  1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta.

Articolo 19 – Contenzioso tributario

  1. Per il contenzioso in materia di imposta municipale propria si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 20 – Potenziamento dell’ufficio tributi

  1. In relazione a quanto consentito dall’articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall’articolo 59, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, una percentuale dell’importo riscosso a seguito dell’attività di accertamento è destinata al potenziamento della funzione tributaria e all’attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.
  2. L’attuazione della previsione contenuta nel comma precedente è demandata ad apposita deliberazione della Giunta comunale che può anche stabilire compensi forfettari da riconoscere al responsabile dell’ufficio tributi.

Articolo 21 – Disposizioni finali

  1. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
  2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla vigente normativa in materia.
  3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

Download testo completo in pdf